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Esenzione ticket per reddito: cambiano le modalità per certificare il diritto all’esenzione

Dal 1 maggio 2011 il diritto alla esenzione per reddito dal pagamento del ticket deve essere indicato, da parte del medico, nella prescrizione di visite ed esami specialistici e non può più essere autocertificato al momento della prenotazione.
Gli interessati devono essere in possesso del certificato di esenzione per reddito, che potrà essere richiesto a partire dal 1 febbraio 2011 alla propria Azienda Usl.

PER SAPERE DOVE ANDARE PER AVERE IL CERTIFICATO E PER ULTERIORI INFORMAZIONI
  • Chiama il numero verde gratuito del Servizio sanitario regionale 800 033 033
    dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30; il sabato dalle 8.30 alle 13.30
  • Consulta la guida ai servizi scrivendo nel campo cerca:
    esenzione ticket per reddito
COME FARE PER OTTENERE IL CERTIFICATO

Chi ha diritto alla esenzione per reddito deve recarsi personalmente presso uno degli sportelli della Azienda Usl di residenza – o delegare per iscritto una persona di fiducia – e compilare il modulo di autocertificazione.
Sulla base di questa autocertificazione l’Azienda Usl rilascia il certificato di esenzione.

COME UTILIZZARE IL CERTIFICATO

Il certificato di esenzione viene mostrato al medico di famiglia o ad altro specialista del Servizio sanitario regionale al momento della prescrizione di una visita o di un esame specialistico.
Il medico provvede a trascrivere il diritto alla esenzione sulla ricetta di prescrizione.

VALIDITÀ DEL CERTIFICATO

Il certificato di esenzione ha validità annuale, con scadenza al 31 dicembre, e va rinnovato ogni anno. Per le persone con più di 65 anni, il certificato ha validità illimitata. In tutti i casi, anche per gli over 65enni, se le condizioni di reddito cambiano e non si ha più diritto all’esenzione, occorre comunicarlo tempestivamente alla propria Azienda Usl.

DAL 1 FEBBRAIO AL 30 APRILE 2011 LE MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE SONO DUE

Fino al 30 aprile 2011 le persone esenti per reddito dal pagamento del ticket, se non sono ancora in possesso del certificato di esenzione per reddito rilasciato dall’Azienda Usl, possono continuare ad autocertificare la propria condizione al momento della prenotazione di visite ed esami.

DOPO IL 1° MAGGIO 2011 SARÀ RICONOSCIUTA L’ESENZIONE PER REDDITO DAL PAGAMENTO DEL TICKET SOLO SE TALE DIRITTO È ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA RICETTA DI PRESCRIZIONE DI VISITE O DI ESAMI SPECIALISTICI.

CHI HA DIRITTO ALLA ESENZIONE PER REDDITO
  • le persone con più di 65 anni e i bambini con meno di 6, con reddito familiare complessivo inferiore a 36.151,98 €;
  • chi ha la pensione sociale o la pensione al minimo, con più di 60 anni, e i famigliari a carico, con reddito familiare complessivo inferiore a 8.263,31 €, incrementato fino a 11.362,05 € in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 € per ogni figlio a carico;
  • i disoccupati con più di 16 anni registrati nei Centri per l’impiego, in passato già occupati, e i famigliari a carico, con reddito familiare complessivo inferiore a 8.263,31 €, incrementato fino a 11.362,05 € in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 € per ogni figlio a carico.




Data ultimo aggiornamento: 02/02/2011